Circolare del 10 marzo 2020 recante indicazioni agli enti di servizio civile in relazione all’impiego degli operatori volontari nell’ambito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

La presente circolare, adottata alla luce di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo 2020, che produce effetti dal giorno 10 marzo 2020, fornisce nuove indicazioni agli enti di servizio civile circa l’impiego degli operatori volontari e annulla e sostituisce le circolari di pari oggetto del 24 e 25 febbraio, del 26 e 8  marzo uu.ss..

In particolare, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 e in virtù della previsione di “evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori […], nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute” si dispone la sospensione dei progetti di servizio civile sull’intero territorio nazionale e la conseguente sospensione dal servizio degli operatori volontari.

Le suddette sospensioni si applicano, allo stato attuale, fino al 3 aprile 2020, e vanno intese, in considerazione della straordinarietà della situazione, come ulteriori giorni di permesso straordinario per causa di forza maggiore, in aggiunta a quelli indicati dalle “Disposizioni concernenti la disciplina dei rapporti tra enti e operatori volontari del servizio civile universale” del 14 gennaio 2019. Si tratta di una misura eccezionale e non prorogabile oltre il 3 aprile e pertanto, in funzione dell’evoluzione dell’emergenza in atto, il Dipartimento valuterà come trasformare poi lo strumento dei permessi straordinari, anche prevedendo, se necessario, una interruzione dei progetti ed una successiva eventuale riattivazione, laddove ce ne fossero le condizioni, con il recupero del periodo di interruzione.

Per progetti di particolare e rilevante utilità, comunque funzionali alla situazione di emergenza in corso, gli enti, una volta verificato che ci siano le adeguate condizioni, possono valutare la prosecuzione delle attività. In tal caso, acquisito il preventivo consenso da parte degli operatori volontari, devono darne tempestiva comunicazione al Dipartimento, affinché non si applichi la sospensione del progetto e si consenta al Dipartimento stesso di ottemperare agli adempimenti connessi alla gestione degli operatori volontari.

I “subentri” – inizialmente previsti per il prossimo 16 marzo – e gli “avvii in servizio”, sia sull’intero territorio nazionale sia sul territorio estero, sono sospesi fino al 3 aprile p.v. e in merito saranno fornite successive informazioni.

Si richiama infine l’attenzione alle disposizioni introdotte dal DPCM 8 marzo 2020 per i soggetti che presentano sintomi da infezione (art. 1, comma 1, lettera b) e per quelli sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus (art. 1, comma 1, lettera c)), che dal DPCM 9 marzo u.s. sono state estese a tutto il territorio nazionale.